Servizi Fiduciari e Vigilanza: differenze normative e operative
Servizi Fiduciari (Fortico)
- Registrazione dei visitatori
- Controllo degli accessi
- Regolazione del flusso delle vetture ai parcheggi
- Sorveglianza di cantieri privati
- Monitoraggio dell’impianto di allarme antintrusione
- Obbligo di segnalazione in caso di allarme
- Non implica difesa attiva degli immobili
Servizi di Vigilanza (richiedono licenza)
- Vigilanza attiva di cantieri per opere pubbliche
- Servizi con unità cinofile
- Teleallarme e telesoccorso
- Vigilanza di depositi di esplosivi
- Vigilanza sui mezzi di trasporto pubblico
- Piantonamento attivo diurno/notturno
- Vigilanza ispettiva
È fondamentale comprendere la distinzione tra attività di vigilanza e servizi fiduciari (portierato o addetti ausiliari alla sicurezza), come delineato dalle normative vigenti:

Articolo 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza (T.U.L.P.S.): Identifica la necessità di autorizzazione prefettizia per chi svolge attività di vigilanza.

Determinazione n. 6 del 22/07/2015 dell’6N6C: Fornisce
una distinzione più estesa tra vigilanza privata e servizi
fiduciari, chiarendo i limiti operativi di ciascuna categoria.
Questa distinzione normativa è fondamentale per comprendere il perimetro operativo dei nostri servizi e le garanzie di conformità legale che offriamo ai nostri clienti.
La Fortico Servizi Fiduciari S.r.l. opera in stretta osservanza delle disposizioni del D.M. 269/2010, garantendo servizi di portierato, accoglienza e monitoraggio accessi svolti da personale qualificato e non armato. La nostra struttura organizzativa è progettata per assicurare il rispetto dei requisiti minimi di qualità e professionalità previsti dalla normativa vigente, offrendo ai nostri partner la certezza di un servizio conforme agli standard legali e contrattuali (CCNL Comparto Sicurezza Sussidiaria).
