Normativa

Servizi Fiduciari e Vigilanza: differenze normative e operative

Servizi Fiduciari (Fortico)
  • Registrazione dei visitatori
  • Controllo degli accessi
  • Regolazione del flusso delle vetture ai parcheggi
  • Sorveglianza di cantieri privati
  • Monitoraggio dell’impianto di allarme antintrusione
  • Obbligo di segnalazione in caso di allarme
  • Non implica difesa attiva degli immobili
Servizi di Vigilanza (richiedono licenza)
  • Vigilanza attiva di cantieri per opere pubbliche
  • Servizi con unità cinofile
  • Teleallarme e telesoccorso
  • Vigilanza di depositi di esplosivi
  • Vigilanza sui mezzi di trasporto pubblico
  • Piantonamento attivo diurno/notturno
  • Vigilanza ispettiva

È fondamentale comprendere la distinzione tra attività di vigilanza e servizi fiduciari (portierato o addetti ausiliari alla sicurezza), come delineato dalle normative vigenti:

Articolo 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza (T.U.L.P.S.): Identifica la necessità di autorizzazione prefettizia per chi svolge attività di vigilanza.
Determinazione n. 6 del 22/07/2015 dell’6N6C: Fornisce
una distinzione più estesa tra vigilanza privata e servizi
fiduciari, chiarendo i limiti operativi di ciascuna categoria.

Questa distinzione normativa è fondamentale per comprendere il perimetro operativo dei nostri servizi e le garanzie di conformità legale che offriamo ai nostri clienti.

La Fortico Servizi Fiduciari S.r.l. opera in stretta osservanza delle disposizioni del D.M. 269/2010, garantendo servizi di portierato, accoglienza e monitoraggio accessi svolti da personale qualificato e non armato. La nostra struttura organizzativa è progettata per assicurare il rispetto dei requisiti minimi di qualità e professionalità previsti dalla normativa vigente, offrendo ai nostri partner la certezza di un servizio conforme agli standard legali e contrattuali (CCNL Comparto Sicurezza Sussidiaria).